GIOCHI E SCOMMESSE ON LINE:
OSCURAMENTO PER 517 SITI
Dalla mezzanotte del prossimo 24 febbraio saranno oscurati 517 siti illegali di
giochi e scommesse on line. A prevederlo, in attuazione di quanto stabilito con
la finanziaria 2006, e' il decreto della direzione generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato (Aams) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di
oggi e disponibile integralmente on line sul sito
www.aams.it. L'obiettivo e'
quello di "contrastare la crescita di offerta illegale, o non autorizzata, di
gioco con vincita in denaro attraverso le reti internet, telematiche o di
comunicazione". "La regolamentazione del gioco - spiega infatti in una nota l'Aams
- in Italia distingue in maniera univoca i giochi non consentiti (ad esempio,
quelli di azzardo come il poker, la roulette, le chemin de fer) da quelli
consentiti". In particolare, "mentre per i primi viene fatto divieto assoluto di
offerta da parte di chiunque ed in qualsiasi forma, per i secondi l'offerta
stessa e' subordinata ad apposita concessione, autorizzazione, licenza od altro
titolo autorizzatorio o abilitativo".
Leggi la lista della Vergogna
italiana:
http://www.aams.it/site.php?page=20060213093814964&op=download
Scopri ora perché l'azione del Legislatore è ILLEGALE
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Giochi e scommesse on line: la “finanziaria” contro la UE? - 2 |
| di Andrea Pascerini* - 25.10.05 |
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Prima di procedere
riepiloghiamo il contenuto del
primo articolo: a) La Corte ha
esplicitamente escluso, tra gli altri, quali giustificato motivo per
restringere e limitare la libera circolazione dei servizi che la riduzione
o la diminuzione delle entrati fiscali (punto 61 della sentenza Gambelli). E’ evidente che in Italia
la situazione è ben diversa rispetto a queste ipotesi. Sorge una prima domanda: Ma ciò che ancora è più
importante è altro: non vi sono in Italia disposizioni analoghe (sappiamo
che al mondo solo in pochissimi Paesi - Paesi arabi - vi sono norme
analoghe, con l’unica differenza che in questi paesi è vietato nel modo
più assoluto fare scommesse). Se verrà approvata
questa finanziaria vi saranno quindi problemi non irrilevanti per i
provider, i quali dovranno adempiere a una imposizione (legittima?)
pena gravi conseguenze economiche (tra 30 mila a 180 mila euro per caso). Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - Caching) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Invece l'articolo della finanziaria in via di approvazione dice: - Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il
fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete
internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di
telecomunicazioni o agli operatori che in relazione ad esse forniscono
servizi tematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le
predette reti di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in
denaro in difetto di concessione, autorizzazione licenza od altro titolo
autorizzatorio o abilitativi o comunque in violazione delle norme di legge
o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti
dall’Amministrazione stessa. Per quali ragioni solo
per questa attività relativa alle scommesse è previsto un così pesante
aumento di pena a carico dei provider ? (tra l’altro questo “obbligo” in
cui verrebbe a trovarsi il provider è in netto contrasto con la normativa
comunitaria). Oggi lo stato italiano
limita l’accesso a queste informazioni, domani cosa limiterà? …. attendiamo con
interesse gli sviluppi dell’approvazione della finanziaria sul punto in
questione, con la promessa di approfondire ancor più le tematiche in
questione. |
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* Avvocato
in Bologna |
Il Terrorismo psicologico del Governo
Il Governo sta attuando un programma di oscuramento dell'informazione a base di Informazioni Contrastanti, minacce insite nella "incapacità dei magistrati" e leggi che violano le disposizioni Europee.
3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero".
Il Governo sta creando un clima di paura e di implicita minaccia per costringere i webmaster a mollare la sponsorizzazione dei Casinò Online rovinando così il mercato italiano delle Aziende che seriamente operano in questo settore con tutte le necessarie garanzie richieste dalla Unione Europea.
Per una volta
Destra e Sinistra sono state concordi:
Monopolizzare il Mercato, violare le Leggi Europee e Danneggiare il
cittadino.